NUOVI ADEMPIMENTI
PREVISTI DALLA LEGGE SULLA RIFORMA DEL CONDOMINIO
ENTRATA IN VIGORE DAL 18/06/2013.
L’Art. 1130 punto 6,
“ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRATORE” RECITA:
l’amministratore, oltre a
quanto previsto dall’Art. 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: punto 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le
generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti
personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o
domicilio,i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato
relativo alle condizioni di sicurezza.
Ogni variazione dei dati deve
essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro 60 giorni.
L’amministratore, in caso
d’inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera
raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.
Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta
risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie ,
addebitandone il costo ai responsabili.
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