Registro dell' anagrafe condominiale
La legge n. 220/2012, tra le varie cose, ha modificato l’art. 1130 c.c.
Esso, al nuovo n. 6 specifica che l’amministratore, a partire da 18 giugno 2013 , deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
L’anagrafe condominiale, quindi, è un registro che deve contenere una serie di dati utili a fotografare la situazione dell’unità immobiliare sotto vari aspetti. con tutti i dati relativi all’immobile ed alle persone che lo occupano ad esempio: proprietario, usufruttuario, conduttore, ecc.
L’anagrafica dovrà essere tenuta con la costante collaborazione del condomino; Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili (art. 1130 n. 6 c.c. nuova formulazione).
la raccolta dei dati richiesti.
Il modulo compilato, firmato e
corredato di copia di documento di identità,
deve consegnato a questa amministrazione entro e non oltre il giorno__/__/201_
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